Nell'Italia Repubblicana, quindi, un processo di unificazione e di razionalizzazione dell'attività delle Procure, seppure con specifico riferimento al fenomeno mafioso esisteva e tale precedente legislativo non aveva, ovviamente, mai immaginato di strutturare gerarchicamente l'azione penale di tale procura posto che lo scopo del legislatore era quello di maggiormente dotare l'apparato investigativo rispetto al fenomeno.
Nessun riferimento quindi a esperienze pre-repubblicane quali potevano essere considerate la legge n. 2008 del 25/11/1926: “Provvedimenti per la Difesa dello Stato” in cui si affermava soprattutto l'esclusione di ogni ricorso o altro mezzo di impugnazione, sancita nel penultimo capoverso dell'art. 7. Ovvero per andare ancora a ritroso nell'esperienza italiana di metà ottocento al caso del Piemonte, rispetto al quale, il decreto del 1814 di Vittorio Emanuele I abrogava tutti i provvedimenti presi durante il periodo napoleonico e reintroduceva il sistema delle giurisdizioni feudali che sarà abolita soltanto nel 1822 allorché sarà introdotta una magistratura gerarchicamente centralizzata suddivisa in un ordine minore di giurisdizione locale, i giudici di mandamento, aperta ai laureati in diritto, temporanea ed onoraria ed una superiore strutturata secondo un criterio di cooptazione nell’ambito dell’aristocrazia e comunque di categorie di persone che potessero garantirsi ampiamente il sostentamento al di fuori dello stipendio.
Tanto nell’ordinamento napoletano che in quello piemontese dell’epoca era prevista l’inamovibilità del giudice dalla sua sede tranne che per motivi disciplinari ed in entrambi furono previsti meccanismi meritocratici e controllo ministeriale. Nessun riferimento quindi, in quel precedente repubblicano, ad una gerarchizzazione della DDA. D'altra parte per come affermava lo scrittore Alfredo Panzini: “la gerarchia è una regolata subordinazione ai capi. Uno dei principi del fascismo. Titolo significativo di 'rivista' fondata da Benito Mussolini (1922) e quella del Croce, che la paragona direttamente allo “squadrismo”, vale a dire “l'insieme degli esponenti dei più alti gradi della gerarchia fascista” .
A parte considerazioni di tipo politico era impossibile che l'istituzione della Procura Nazionale Antimafia potesse creare una gerarchizzazione tra i vari magistrati posto che l'art. 107 della Costituzione Italiana stabilisce che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni (funzione giudicante propria del giudice e funzione requirente propria del pubblico ministero). Ciò implica che, con l'indipendenza "interna", la Magistratura dovrebbe essere priva di una organizzazione gerarchica in senso tecnico, essendo il potere giudiziario esercitato in modo "diffuso" da ciascun magistrato nell'ambito della funzione svolta. Quindi la Costituzione Repubblicana impediva ed impedisce di creare gerarchie "interne" alla Magistratura. Sulla base di tale dettato normativo tuttavia nella passata legislatura si sono poste norme contrarie al dettato costituzionale e sulla base di tale legge delega è stato poi compiuto il capolavoro giuridico dall'attuale governo.
E' stato invero emanato il Dlgs 106/06 il cui art. 2 recita testualmente "Titolarità dell'azione penale"
1. Il procuratore della Repubblica e' il titolare esclusivo dell'azione penale che esercita, sotto la sua responsabilità, nei casi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, personalmente ovvero delegando uno o più magistrati addetti all'ufficio. La delega può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
2. Con l'atto di delega per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi nell'esercizio della stessa. Se il delegato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con la delega, ovvero insorge tra il delegato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio della delega, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocarla; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il delegato può presentare osservazioni scritte; subito dopo la scadenza del termine il procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al procuratore generale presso la Corte di cassazione; il provvedimento di revoca della delega e le eventuali osservazioni del delegato sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali.
E ancor di più si è stabilito:
Art. 3. Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari
1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4. 2. L'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e' necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali.
Per effetto di tali norme è svanita quindi ogni valutazione da parte dei sostituti Procuratori della Repubblica i quali non sono più titolari dell'azione penale ma semplici delegati del Procuratore della Repubblica che controlla e dirige il loro operato potendo non dare assenso scritto a richieste di misure cautelari e reali. In altri termini nessun sostituto procuratore della Repubblica può, con valutazione autonoma, richiedere misure cautelari reali o personali dovendo tali misure essere necessariamente controfirmate ( rectius: assentite) dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto.
{mosgoogle}Vi chiederete cosa importa ad una associazione antimafia questo problema. La risposta è veramente molto semplice: in un paese in cui è diffusa la convinzione della possibile impunità dai reati per effetto del difficile funzionamento della giustizia penale ( per non parlare dei problemi di quella civile o amministrativa)a cui consegue un atteggiamento di diffuso scoramento delle forze dell'ordine sempre più imbrigliate nella repressione dei reati era da considerarsi veramente utile ai fini del funzionamento della giustizia la gerarchizzazione delle procure?
E' accettabile in uno stato di diritto che una norma che contrasta con l'art. 107 Cost. sia entrata in vigore e abbia anche trovato concreta e pratica applicazione? Ma soprattutto la norma in questione trova applicazione anche con riferimento alle Procure Antimafia?
Francesco Siciliano
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