Le recenti polemiche hanno posto all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della libertà di manifestazione del pensiero – quantunque questa sia non agiografica per organi o uomini dello Stato – e, soprattutto, la garanzia di tale diritto costituzionalmente garantito all’interno della RAI che, per definizione, rappresenta la maggiore platea della vita democratica dell’Italia. Il tema è particolarmente spinoso e controverso da fare apparire speculativo l’intervento ma, in realtà, posta l’affermazione di molte voci autorevoli circa l’inizio di una nuova fase conciliativa nella vita italiana, è importante, invece, che si sottolinei ancora una volta la primazia della Costituzione nello Stato moderno rispetto alle maggioranza parlamentari di cui è espressione l’esecutivo atteso che l'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro e (NDR) la sovranita' appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
In altri termini il mio, come altri ben più autorevoli interventi, vuole provare ad affermare che la sovranità, in uno stato di diritto, non è della maggioranza parlamentare e governativa, ma del popolo italiano che esiste e resta a prescindere da chi governa. Il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero si trova scandito nella Costituzione Repubblicana laddove viene individuato l’oggetto del diritto dei cittadini posto che la Corte Costituzionale già con sentenza 23 marzo 1968 n.11, intervenendo sulla legge professionali dei giornalisti, aveva sottolineato che tale legge disciplina l’esercizio della professione giornalistica e non l’uso del giornale o di altro mezzo come espressione di libera manifestazione di pensiero in modo che essa non tocca il diritto che a tutti l’art. 21 riconosce.
L’oggetto del diritto è appunto la libertà di manifestazione del pensiero che comprende qualsiasi forma di espressione di idee, di opinioni e di notizie. In tema poi di limiti alla libertà dopo alcune controverse prese di posizione la Corte costituzionale ha chiarito il suo pensiero affermando espressamente che limiti alle libertà fondamentali sono ammissibili solo se fondati su beni di rilievo costituzionale e previsti dalla medesima Costituzione: quindi, limiti alla libertà di manifestazione del pensiero si possono rinvenire esclusivamente in beni di rilievo costituzionale. Ovviamente in tali limiti rientrano quelli derivanti da cosiddetti diritti della personalità (diritto alla riservatezza, all’onorabilità, alla reputazione, alla dignità sociale, nonché di natura civilistica quali il diritto d’autore e delle opere dell’ingegno) e quelli di natura pubblicistica – anche se di dubbia costituzionalità- (il prestigio del governo e della pubblica amministrazione, la sicurezza dello stato e della pubblica economia).
Rimane, infine, il limite dell’ordine pubblico che rappresenta la chiave di volta della legittimità costituzionale di talune fattispecie di reato e di alcune ipotesi di segreto. Su tale limite, tuttavia, la tendenza della Corte è chiaramente nel senso di ritenere che per la configurabilità del limite costituito dalla necessità di preservare l’ordine pubblico da turbative violente di esso non sia sufficiente la critica anche aspra delle istituzioni, la prospettazione della necessità di mutarle, la stessa contestazione dell’assetto politico sul piano ideologico, ma occorra un incitamento all’azione e quindi un principio di azione e così di violenza contro l’ordine legalmente costituito come tale idoneo a porre questo in pericolo. Tracciata in tal modo la liberta di manifestazione del pensiero va detto che su questa si innesta quella della liberta di cronaca per arrivare alla libertà di informazione, si badi bene, sempre intesa come espressione della libertà di manifestazione del pensiero, e all’affermazione di un vero e proprio diritto all’informazione.
Invero, la Corte Costituzionale ha più volte avuto modo di osservare che è codificato in Italia, a livello costituzionale, sia il lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero come libertà di dare e divulgare notizie, opinioni e commenti che il lato passivo cioè dal punto di vista dei destinatari della manifestazione, come interesse generale, anch’esso indirettamente protetto dall’art. 21 alla informazione; il quale in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei alla circolazione delle idee e delle notizie. Vediamo, quindi, il lato attivo e il lato passivo della libertà di informazione.
Nel lato attivo, definito come libertà di informare si sottolinea la posizione di colui il quale diffonde presso il pubblico le notizie, i fatti e le informazioni mentre dal lato passivo, definito come libertà-diritto all’informazione, libertà-diritto di essere informati, si evidenzia la condizione dei destinatari dell’attività di informazione, del pubblico cioè a cui essa è rivolta. Iniziando dal lato attivo della libertà di espressione e di informazione si ritiene di stabilire una perfetta equivalenza tra il diritto di manifestare, il diritto di informare e il diritto di cronaca. Non ci si trova di fronte, infatti, a distinti diritti ma ad un'unica libertà il cui oggetto e il cui contenuto è perfettamente e integralmente ricompreso nell'art.21 in modo che la distinzione che si opera assume valore eminentemente terminologico e non sostanziale. Si è infatti affermato nell’ambito della descrizione del contenuto del diritto in parola che la garanzia costituzionale comprende non soltanto l’espressione pensiero ma anche le notizie e in genere le informazioni.
Questa è la posizione della prevalente dottrina e cito Crisafulli, Mazziotti, Barile-Grassi, Zaccaria. La Corte costituzionale d’altra parte ha riconosciuto in varie sentenze la pari estensione della libertà di cronaca e la libertà di espressione e la questione di una maggiore o minore tutela della libertà di informazione si è posta con particolare enfasi per il diritto di cronaca nel cui caso la giurisprudenza ha ritenuto legittima la cronaca anche nel caso di un commento ingiurioso o diffamatorio in presenza dei requisiti della verità, dell’utilità sociale e della continenza. Ma la Corte Costituzionale si è occupata di chiarire un altro concetto fondamentale se cioè che l’art. 21 della Costituzione garantisca IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATI. Sul punto in dottrina si parla di risvolto passivo della libertà di espressione (Barile, Grassi) o al più in termini di diritto sociale che è una situazione chiaramente distinta dal diritto soggettivo vero e proprio. La Corte costituzionale d’altra parte è molto prudente a questo riguardo e se è vero che ha riconosciuto, in particolare nella fondamentale sentenza 15 giugno 1972 n.105 l’esistenza di un interesse generale all’informazione correlato ad un sistema di pluralismo di fonti informative, indirettamente protetto dall’art. 21 Cost.
In dottrina, tuttavia, sembrano avere fondamento proprio le tesi dello Zaccaria, già Presidente della RAI, secondo le quali l’art. 21 riconosce un vero e proprio diritto del destinatario delle notizie alla ricezione delle stesse autonomamente azionabile dinanzi all’autorità giudiziaria. Dunque la nostra Costituzione, e in particolare l’art. 21, protegge in maniera diretta e quindi in forma di diritto soggettivo l’interesse del singolo a ricevere le notizie in questo senso allineandosi con i più aperti principi contenuti negli accordi internazionali. In questo scia si pone il diritto dell’amministrato di ricevere notizie sull’attività amministrativa in cui è coinvolto. Per concludere, infine, la parte c.d. tecnica del problema và segnalato che la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che compito specifico del servizio pubblico radiotelevisivo è quello di dar voce a tutte, o almeno al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del paese (sent. 826/1988). Questo, quindi, in estrema sintesi il quadro normativo e di commento dottrinario e giurisprudenziale al problema della libertà di manifestazione del pensiero intesa come libertà di informazione e diritto del cittadino all’informazione ex art. 21 Cost.
Allo stesso modo chiara esplicitazione della Corte Costituzionale del ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo ( finanziato dai cittadini) inteso come luogo dove, appunto i cittadini, devono al massimo trovare la loro forma di espressione dovendo esso servizio pubblico non limitare in alcun modo la libera espressione di gruppi, culture correnti di pensiero. In altri termini in nessuna norma di rango costituzionale ovvero di rango primario si trova affermato che all’interno del servizio pubblico non possa trovare spazio che critica anche aspramente gli organi dello Stato – salvo le tutele azionabili dinanzi alla Magistratura Ordinaria – né tantomeno che debbano essere rappresentate nel servizio pubblico le sole correnti di pensiero che rappresentano maggioranza o minoranza parlamentari: invero la Corte ha chiarito che compito primario del servizio pubblico è proprio quello di dare voce al maggior numero di opinioni, tendenze e correnti di pensiero non specificando partiti o coalizioni.
Se queste sono le chiare posizioni normative dello Stato Italiano appare di dubbia collocazione l’affermazione di organi di governo che bocciano come non idonee al servizio pubblico voci fuori dal coro. Non sarebbe il caso che oltre “all’anglosassone” modello di rapporti tra maggioranza e opposizione si ricerchi un italico rispetto delle norme costituzionali e delle loro implicazioni pratiche secondo l’interpretazione datane dall’Organo preposto?
Avv. Francesco Siciliano